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L'Opera e' amministrata da un Consiglio composto di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici; di un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni delle province di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, delle Camere di commercio di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, delle Camere del lavoro di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, delle Associazioni degli agricoltori di Cosenza e Catanzaro, delle Federazioni dei coltivatori diretti di Cosenza e Catanzaro, dei Corpi delle foreste di Cosenza e Catanzaro, degli Ispettorati agricoli di Cosenza e Catanzaro, del Corpo del genio civile di Cosenza e Catanzaro; di un rappresentante della Confederazione cooperativa italiana e di un rappresentante della Lega nazionale delle cooperative; di un esperto in scienze agrarie e forestali, nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; di un rappresentante dell'Ente nazionale del turismo; di un rappresentante dell'Associazione pro-Calabria con sede a Catanzaro; di nove rappresentanti dei Comuni delle province di Cosenza e Catanzaro ricadenti nel perimetro del comprensorio e di quattro rappresentanti dei contribuenti di cui all'art. 8, lettera b), della presente legge; eletti secondo le norme del regolamento. Il Consiglio nomina nel suo seno la Giunta esecutiva composta di non meno di cinque e non piu' di sette membri tra i quali il presidente, cui spetta altresi' la presidenza dell'Opera. Il direttore generale dell'Opera e' nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta della Giunta esecutiva, in base al regolamento organico del personale dell'Ente di cui al successivo comma. Lo statuto ed il regolamento organico del personale debbono essere deliberati dai Consiglio ed approvati dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e del tesoro.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 maggio 1950, n. 230
1La L. 12 maggio 1950, n. 230 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "A modifica di quanto disposto dall'art. 5 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, l'Opera per la valorizzazione della Sila e' amministrata, per sei anni, decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, da un presidente nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri."
Testo in vigore dal 20 maggio 1950 al 22 dicembre 2008
