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L'Opera puo' essere autorizzata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura, ad espropriare quegli immobili che interessino utilizzazioni industriali attinenti alla sua attivita'. Si applicano al riguardo le disposizioni contenute negli articoli da 11 a 19 del regio decreto 20 febbraio 1940 n. 247. Il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste che sia difforme, in tutto o in parte, dal parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura, deve essere specificamente motivato sulle ragioni del dissenso. Negli altri casi di espropriazione valgono le norme e procedure determinate dalle vigenti leggi sulle bonifiche.

Testo in vigore dal 6 febbraio 1948 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1947-12-31;1629~art9 · fonte del testo