Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, colui che senza l'autorizzaionz di cui ((agli articoli 10-bis e 13)) effettua esportazione, importazione ((, trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione e delocalizzazione produttiva di materiali di armamento, nonche' trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,)), contemplati nei decreti di cui all'articolo 2, comma 3, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da 5 a 500 milioni. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto disposto all'articolo 9, e' punito con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da 5 a 250 milioni. Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati all'esportazione ((e al trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri)), non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 febbraio 1992, n. 222

2

La L. 27 febbraio 1992, n. 222 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'entita' minima della multa prevista dall'art. 25 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' elevata a cinquanta milioni di lire.

Testo vigente dal 22 luglio 2012

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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