Norme per la messa al bando delle mine antipersona

Art. 9 — Competenze dei Ministri e relazione al Parlamento

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I Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvedono, in coordinamento tra loro, all'attuazione della presente legge, compresa la distruzione delle mine antipersona ed in particolare dell'arsenale in dotazione alle Forze armate di cui agli articoli 3 e 5. I Ministri di cui al comma 1 presentano semestralmente alle competenti commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. Nell'ambito di tale relazione, il Ministro della difesa riferisce annualmente in merito allo smaltimento delle scorte ed ai relativi oneri finanziari.

Testo in vigore dal 3 novembre 1997 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1997-10-29;374~art9 · fonte su Normattiva