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Ove l'iscritto che, senza aver maturato diritto a pensione, cessi dal prestare servizio o passi nella categoria dirigenti, non possa o non voglia avvalersi delle facolta' indicate nei precedenti articoli 27 e 28 oppure, dopo essersi avvalso delle facolta' di cui al medesimo art. 28, sospenda i versamenti per piu' di un anno, e' provveduto a cura del Fondo allo aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a norma della disposizione del sesto comma del precedente art. 27, detraendosi l'importo dei contributi da attribuire alla predetta assicurazione dall'ammontare dei contributi versati al Fondo a favore dell'iscritto. L'eventuale eccedenza e' corrisposta all'iscritto, mentre, in caso di deficienza, la differenza e' a carico del Fondo. La norma contenuta nel presente articolo non trova applicazione nella ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 28.
Testo in vigore dal 27 aprile 1956 al 15 novembre 1996
