Articolo abrogato dalla l. 25 novembre 1971, n. 1079.
Abrogato dal 4 gennaio 1972
Articolo abrogato dalla l. 25 novembre 1971, n. 1079.
Abrogato dal 4 gennaio 1972
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1963 al 4 gennaio 1972. 192 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nel caso in cui un iscritto muoia dopo almeno un anno di contribuzione al Fondo, i superstiti di cui all'articolo 19, ove non abbiano diritto alla pensione, possono chiedere che sia ad essi corrisposta una indennita' una tantum, da dividersi in parti uguali calcolata secondo le norme dell'articolo 27. In mancanza dei superstiti di cui sopra, l'indennita' spetta al padre, se in eta' superiore ai 65 anni o invalido al lavoro che non goda di una pensione per diritto proprio, od alla madre, se vedova ed in eta' superiore ai 65 anni o invalida che non goda di una pensione per diritto proprio, purche' risultino a carico dello iscritto. Le condizioni di eta' e di convivenza a carico, di cui al comma precedente, devono sussistere al momento del decesso dell'iscritto. Dall'indennita' spettante ai sensi del presente articolo deve essere detratto l'importo occorrente per l'aggiornamento della posizione nella assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. La detrazione di cui al precedente comma non puo' assorbire piu' del 50 per cento dell'indennita'. L'eventuale differenza occorrente a coprire l'onere dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e' a carico del Fondo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art30 · fonte del testo