Sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione al Fondo i lavoratori aventi qualifica di dirigente, nonche':
- a)i lavoratori cui sono affidati incarichi che non richiedano esclusivita' e continuita' di prestazione a favore delle aziende;
- b)i lavoratori espressamente assunti per lavori di carattere eccezionale o transitorio di costruzione o di manutenzione straordinaria. Tali lavoratori, ove siano adibiti ai servizi od uffici indicati nell'art. 2, primo comma, per un periodo continuativo di tempo superiore a quello stabilito come periodo di prova, sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza a decorrere dalla data di assegnazione ai servizi medesimi. Per gli apprendisti si applicano le norme di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25.
Testo vigente dal 27 aprile 1956
