Sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione al Fondo i lavoratori aventi qualifica di dirigente, nonche':

  • a)i lavoratori cui sono affidati incarichi che non richiedano esclusivita' e continuita' di prestazione a favore delle aziende;
  • b)i lavoratori espressamente assunti per lavori di carattere eccezionale o transitorio di costruzione o di manutenzione straordinaria. Tali lavoratori, ove siano adibiti ai servizi od uffici indicati nell'art. 2, primo comma, per un periodo continuativo di tempo superiore a quello stabilito come periodo di prova, sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza a decorrere dalla data di assegnazione ai servizi medesimi. Per gli apprendisti si applicano le norme di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Testo vigente dal 27 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art3 · fonte del testo