Sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali tutti i dirigenti di aziende industriali. ((Agli effetti di cui al comma precedente si intendono:

  • a)per aziende industriali: le imprese od enti, privati o pubblici, esercenti le attivita' di cui ai punti 1) e 3) dell'articolo 2195 del codice civile o attivita' ausiliarie delle predette, o che risultano assegnati o aggregati, quali esercenti attivita' di natura industriale, alla Cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
  • b)per dirigenti: i soggetti che prestano lavoro subordinato con tale qualifica alle dipendenze delle aziende di cui alla precedente lettera a). L'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali puo' consentire al dirigente ed alla azienda la continuazione dei versamenti contributivi qualora al dirigente medesimo vengano conferite, dalla azienda alla quale egli presta la propria opera, cariche sociali che determinino la perdita del requisito della subordinazione. Ai versamenti di cui sopra, quanto alla misura ed alla periodicita', si applicano le norme sulla continuazione volontaria della contribuzione all'istituto medesimo)). L'Istituto puo' attuare gli scopi di cui all'art. 2 della presente legge anche a mezzo di Casse, fondi e gestioni aziendali o interaziendali purche' questi soddisfino alle seguenti condizioni:
  • a)che sia garantito agli iscritti un trattamento complessivo non inferiore a quello praticato dall'istituto;
  • b)che nel Consiglio di amministrazione della Cassa fondo e gestione aziendale o interaziendale sia incluso un rappresentante dell'Istituto;
  • c)che il bilancio della Cassa, fondo e gestione aziendale o interaziendale sia sottoposto alla approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.

Testo vigente dal 1 aprile 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 359/1988

    Questione inammissibile
    24 marzo 1988

    La omogeneizzazione tra le categorie di dirigenti delle varie imprese - tra le quali sussiste a norma dello stesso codice civile, una netta e palese differenziazione con conseguente diversità di sistemi previdenziali e assicurativi - è affidata alla discrezione del legislatore e da questo è attuata gradualmente in relazione alle esigenze di vita degli stessi lavoratori ed alle disponibilità finanziarie dello Stato. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, L. 27 dicembre 1953, n. 967, come modificato dall'art. 4, lett. a),L. n. 44 del 1973, denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui limita ai dirigenti delle aziende industriali l'iscrizione obbligatoria all'I.N.P.D.A.I.). - cfr. S.nn. 173 e 31/1986, 144/1984.

    Art. 3 cost. · Art. 3 Previdenza dei dirigenti di aziende industriali · Art. 4 Previdenza dei dirigenti di aziende industriali · Art. 4 Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1973

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1953 al 1 aprile 1973. 156 parole aggiunte in 3 capoversi.

Sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali tutti i dirigenti di aziende industriali. aggiunto: Agli effetti di cui al comma precedente si intendono:

aggiunto: a) per aziende industriali: le imprese od enti, privati o pubblici, esercenti le attivita' di cui ai punti 1) e 3) dell'articolo 2195 del codice civile o attivita' ausiliarie delle predette, o che risultano assegnati o aggregati, quali esercenti attivita' di natura industriale, alla Cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

aggiunto: b) per dirigenti: i soggetti che prestano lavoro subordinato con tale qualifica alle dipendenze delle aziende di cui alla precedente lettera a). L'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali puo' consentire al dirigente ed alla azienda la continuazione dei versamenti contributivi qualora al dirigente medesimo vengano conferite, dalla azienda alla quale egli presta la propria opera, cariche sociali che determinino la perdita del requisito della subordinazione. Ai versamenti di cui sopra, quanto alla misura ed alla periodicita', si applicano le norme sulla continuazione volontaria della contribuzione all'istituto medesimo. L'Istituto puo' attuare gli scopi di cui all'art. 2 della presente legge anche a mezzo di Casse, fondi e gestioni aziendali o interaziendali purche' questi soddisfino alle seguenti condizioni:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;967~art3 · fonte del testo