A decorrere dal 1 gennaio 1949, per i servizi prestati presso le aziende indicate al precedente art. 2, il trattamento di cui alla presente legge assorbe e sostituisce i trattamenti di previdenza per invalidita', vecchiaia e superstiti previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dagli altri provvedimenti modificativi ed integrativi dello stesso.
Testo vigente dal 27 aprile 1956
