Le quote di pensione relative al periodo 1 gennaio 1949-31 dicembre 1953 concernenti pensioni liquidate con decorrenza da data compresa nel periodo stesso, sono ridotte del 10 per cento. La stessa riduzione deve essere operata sull'ammontare delle indennita' la cui concessione sia causata da eventi verificatisi nel suddetto periodo.

Testo vigente dal 27 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art33 · fonte del testo