Gli iscritti o i superstiti che abbiano conseguito o conseguano diritto a pensione a carico del Fondo ed abbiano, anteriormente al 1 gennaio 1949, maturato diritto a pensione in base alle norme dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, percepiranno, a partire dalla data di decorrenza della pensione a carico del Fondo, questa ultima pensione decurtata delle somme loro corrisposte, dalla medesima data, direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a titolo di pensione nell'assicurazione obbligatoria predetta, per la quota relativa al periodo lavorativo espletato presso aziende elettriche tenute all'assicurazione del personale a norma della presente legge. La pensione a carico del Fondo sara' inoltre decurtata delle anticipazioni eventualmente corrisposte dalle aziende a titolo previdenziale. Per quegli iscritti o superstiti che abbiano maturato o maturino diritto a percepire dal Fondo l'indennita' una volta tanto, anziche' la pensione, la decurtazione di cui al precedente comma verra' operata sull'ammontare di detta indennita'. Il Comitato di cui al precedente art. 5 stabilira' le modalita' secondo le quali il Fondo dovra' recuperare le anticipazioni concesse dalle aziende a titolo previdenziale, nonche' i ratei di pensione corrisposti direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale agli iscritti e al superstiti che, posteriormente al 31 dicembre 1948, abbiano maturato diritto a pensione in base alle norme dell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, per la quota relativa al periodo lavorativo espletato presso aziende elettriche tenute all'assicurazione del personale a norma della presente legge. Ove le prestazioni corrisposte in base alla presente legge non siano sufficienti a coprire l'ammontare delle anticipazioni concesse dalle aziende, il maggior importo delle anticipazioni stesse resta a carico delle aziende medesime.

Testo vigente dal 27 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art35 · fonte del testo