((Il Fondo e' amministrato da un Comitato, del quale fanno parte:
- a)il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede;
- b)il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- c)un funzionario del Ministero del tesoro;
- d)cinque rappresentanti dei datori di lavoro, di cui quattro designati dall'ENEL ed uno designato dall'organizzazione sindacale delle aziende elettriche private;
- e)cinque rappresentanti degli iscritti al Fondo designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- f)il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. I membri predetti sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati allo scadere del quadriennio. In caso di assenza i membri del Comitato sono sostituiti dai rispettivi membri supplenti nominati con lo stesso decreto)).
Testo vigente dal 4 aprile 1965
