Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967. Leggi il testo vigente →
Nei casi di licenziamento ad iniziativa dell'azienda per raggiunti limiti di eta' e di anzianita' di servizio o per altri motivi, salvo quanto disposto all'art. 24, quando l'iscritto abbia compiuto, alla data del licenziamento stesso, il 60° anno di eta' ed almeno 15 anni di contribuzione al Fondo, la misura della pensione mensile diretta e' di un trentanovesimo della retribuzione globale mensile dell'ultimo anno per il quale e' stato versato il contributo al Fondo, per ogni anno di contribuzione al Fondo stesso. Le frazioni di anno si conteggiano in dodicesimi trascurando le frazioni di mese. La misura della pensione mensile non potra' superare, in ogni caso, il 90 per cento della retribuzione globale mensile dell'ultimo anno di contribuzione. Nei casi di pensionamento in eta' compresa fra i 55 ed i 60 anni, la pensione diretta, di cui al primo comma del presente articolo, sara' ridotta alle seguenti frazioni di quella che, con la stessa anzianita' raggiunta ai momento della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore avrebbe liquidato con 60 anni di eta': il 61 per cento con 55 anni di eta' compiuti; il 69 per cento con 56 anni di eta' compiuti; il 76 per cento con 57 anni di eta' compiuti; l'83 per cento con 58 anni di eta' compiuti; il 91 per cento con 59 anni di eta' compiuti. Nel caso di dimissioni, quando l'iscritto abbia compiuto il 60° anno di eta', la misura mensile della pensione sara' determinata in conformita' del primo, secondo e terzo comma del presente articolo; qualora l'iscritto abbia eta' compresa tra il 55° e il 60° anno, la pensione determinata come ai precedenti comma sara' ulteriormente ridotta del 15 per cento. Tale ultima riduzione non si applica se dimissionaria sia una lavoratrice.
Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967
