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Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilita' permanente, sempreche' sussistano per l'iscritto le condizioni di cui al precedente art. 12, lettera b), la misura mensile della pensione e' di un trentanovesimo della retribuzione globale mensile dell'ultimo anno per il quale e' stato versato il contributo al Fondo, per ogni anno di contribuzione al Fondo stesso, con un minimo pari al 50 per cento della predetta retribuzione globale mensile dell'ultimo anno e fermo restando il limite massimo del 90 per cento di cui al precedente art. 13.
Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967
