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Si considera inabile al lavoro agli effetti della presente legge il lavoratore riconosciuto invalido in base alle disposizioni in vigore nell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e per i superstiti. Il Fondo ha facolta' di accertare l'invalidita' del lavoratore, valendosi dell'organizzazione sanitaria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Ogni contestazione relativa all'accertamento dell'invalidita' e' deferita ad un collegio di tre medici, di cui uno designato dal Fondo, uno dall'iscritto ed un terzo scelto di comune accordo dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale della Provincia ove l'iscritto ha la sua residenza. L'accertamento del collegio medico e' definitivo.

Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art15 · fonte del testo