Provvedimento abrogato dalla l. 6 dicembre 1971, n. 1084.
Abrogato dal 1 novembre 1967
Provvedimento abrogato dalla l. 6 dicembre 1971, n. 1084.
Abrogato dal 1 novembre 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967. 183 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dal 1 maggio 1946, in caso di licenziamento per raggiunti limiti di eta' e di anzianita' di servizio o per altri motivi, salvo quanto disposto all'art. 24, sara' corrisposta dal Fondo all'iscritto che abbia acquisito il diritto a pensione alla data del licenziamento stesso, una indennita' in aggiunta alla pensione per ogni anno compiuto di servizio utile a pensione, esclusi gli eventuali periodi riscattati di cui al successivo art. 36 e cio' a partire dalla data di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, nella seguente misura: dodici giorni di retribuzione globale per ogni anno, se con anzianita' dai 15 ai 18 anni di iscrizione al Fondo; undici giorni se con anzianita' da 19 a 21 anni; dieci giorni se con anzianita' da 22 a 24 anni; nove giorni se con anzianita' da 25 a 27 anni; otto giorni se con anzianita' da 28 a 31 anni; sette giorni se con anzianita' superiore ai 31 anni. La indennita' di cui sopra e' calcolata sulla base della retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore all'atto del licenziamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 DICEMBRE 1971, N. 1084
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art19 · fonte del testo