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Non hanno diritto alla pensione per i superstiti:

  • a)le figlie maritate, anche se di eta' inferiore a quella indicata nell'art. 16;
  • b)il coniuge, quando:
  • 1)il matrimonio sia stato contratto dopo la cessazione dal servizio dell'iscritto;
  • 2)quando sia passata, in giudicato sentenza di separazione personale pronunziata per propria colpa;
  • 3)dal giorno del matrimonio a quello della morte dell'iscritto non siano trascorsi almeno sei mesi, salvo che sia nata prole, anche se postuma, o il decesso sia avvenuto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale;
  • 4)quando il matrimonio sia stato contratto dall'iscritto dopo compiuta l'eta' di cinquanta anni o dopo conseguita la pensione di invalidita', salvo che esso sia di due anni anteriore alla morte, ovvero sia nata prole, anche se postuma. Decadono dal diritto alla pensione:
  • a)il coniuge e le figlie, quando contraggono matrimonio;
  • b)il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidita';
  • c)i figli, qualora venga meno lo stato di invalidita'.

Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art18 · fonte del testo