Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967. Leggi il testo vigente →
Non hanno diritto alla pensione per i superstiti:
- a)le figlie maritate, anche se di eta' inferiore a quella indicata nell'art. 16;
- b)il coniuge, quando:
- 1)il matrimonio sia stato contratto dopo la cessazione dal servizio dell'iscritto;
- 2)quando sia passata, in giudicato sentenza di separazione personale pronunziata per propria colpa;
- 3)dal giorno del matrimonio a quello della morte dell'iscritto non siano trascorsi almeno sei mesi, salvo che sia nata prole, anche se postuma, o il decesso sia avvenuto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale;
- 4)quando il matrimonio sia stato contratto dall'iscritto dopo compiuta l'eta' di cinquanta anni o dopo conseguita la pensione di invalidita', salvo che esso sia di due anni anteriore alla morte, ovvero sia nata prole, anche se postuma. Decadono dal diritto alla pensione:
- a)il coniuge e le figlie, quando contraggono matrimonio;
- b)il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidita';
- c)i figli, qualora venga meno lo stato di invalidita'.
Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967
