Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1963 al 1 novembre 1967. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 29 marzo 1965, n. 220.
Abrogato dal 1 gennaio 1963
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Articolo abrogato dalla l. 29 marzo 1965, n. 220.
Abrogato dal 1 gennaio 1963
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 gennaio 1963. 299 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Alla copertura degli oneri relativi alle prestazioni afferenti ai periodi di iscrizione al Fondo successivi al 30 aprile 1946, ivi comprese le spese di amministrazione, si provvede con un contributo nella misura del 18 per cento della retribuzione globale mensile del lavoratore e della tredicesima mensilita'. Tale contributo deve essere versato al Fondo a decorrere dal 1 maggio 1946 per i lavoratori in servizio presso le aziende del gas a tale data o, dal giorno dell'assunzione, per gli iscritti al Fondo successivamente. Il contributo e', per il 17 per cento, a carico dei datori di lavoro e, per l'1 per cento, a carico dei lavoratori. Gli oneri relativi alle prestazioni afferenti alle anzianita' maturate anteriormente al 1 maggio 1946 dai lavoratori in servizio a tale data e quelli inerenti alle pensioni in corso di godimento a carico del cessato Istituto di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas alla data stessa, sono coperti:
tolto: a) con un contributo suppletivo per la durata di dieci anni decorrente dal 1 gennaio 1948, pari al 6 per cento della retribuzione globale mensile e della tredicesima mensilita', di cui il 4 per cento a carico del datore di lavoro ed il 2 per cento a carico del lavoratore;
tolto: b) con i fondi esistenti presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas, da trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del precedente art. 2;
tolto: c) con i contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, versati dalle aziende private del gas a favore dei propri dipendenti, successivamente iscritti al Fondo di previdenza, di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1927 ed il 30 aprile 1946 per gli operai e tra il 1 gennaio 1928 ed il 30 aprile 1946 per gli impiegati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 1965, N. 220
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art26 · fonte del testo