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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 novembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967. 348 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Il Fondo istituito con la presente legge assume a proprio carico le pensioni maturate anteriormente al 1 maggio 1946 corrisposte dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas o, per suo conto, dalle aziende, e le rispettive quote integrative pagate per conto del predetto Istituto dalle aziende stesse, in applicazione:

tolto: a) degli accordi 2 gennaio e 13 febbraio 1946 (rispettivamente per l'Italia centro-meridionale, insulare e l'Italia settentrionale) che stabilivano, a partire dal 1 novembre 1945, una integrazione pari ai tre quarti della differenza fra la pensione liquidata dall'Istituto alla data del 31 ottobre 1945 e la cifra massima di lire 6000 mensili;

tolto: b) dell'accordo 28 giugno 1947 che stabiliva una integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1947, fino ad un importo mensile compreso tra un minimo di lire 8000, per coloro che avevano 15 anni di servizio al momento del collocamento in pensione, ed un massimo di lire 12.000, per coloro che avevano raggiunto 30 anni di servizio con opportune interpolazioni per le anzianita' intermedie;

tolto: c) dell'accordo 31 gennaio 1948, che, all'art. 3, stabiliva l'aumento del 30 per cento dei minimi di pensione contemplati al precedente punto b), a partire dal 1 gennaio 1948;

tolto: d) dell'accordo 12 giugno 1952, che all'art. 4 della parte II, stabiliva l'aumento del 20 per cento dei minimi di pensione di cui al precedente punto c), con decorrenza 1 gennaio 1952, a favore dei titolari di pensioni in corso di godimento alla data del 12 giugno stesso anno;

tolto: e) dell'accordo 6 novembre 1952 che stabiliva, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la corresponsione di una tredicesima mensilita' di pensione in occasione delle festivita' natalizie e nel contempo la riduzione dell'aumento di cui alla precedente lettera d) dal 20 al 18 per cento;

tolto: f) dell'accordo 4 febbraio 1955 che stabiliva l'aumento del 25 per cento, con decorrenza dal 1 gennaio 1955, per le pensioni in corso di godimento alla stessa data del 4 febbraio 1955 e, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le pensioni derivanti dall'applicazione della precedente lettera e).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 DICEMBRE 1971, N. 1084

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art30 · fonte del testo