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Agli effetti della presente legge, per "retribuzione nominale mensile" si intende l'importo normalmente corrisposto al dipendente a titolo di retribuzione minima stabilito dal contratto collettivo della categoria maggiorato degli aumenti per anzianita' e per merito, esclusa la quota della tredicesima mensilita'. Per "retribuzione globale mensile" si intende l'importo normalmente corrisposto al dipendente a titolo di retribuzione nominale, aumentato dell'ammontare della indennita' di contingenza, e delle altre eventuali indennita', fisse mensili a carattere continuativo, escluse la quota della tredicesima mensilita', le somministrazioni in natura, le indennita' sostitutive di esse, le indennita' di mensa e simili, nonche' le corresponsioni a titolo di rimborso spese, anche se forfetizzate.
Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967
