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Le pensioni liquidate a norma degli articoli 13, 14, 16, 17 e 33, in corso di godimento alla data del 12 giugno 1952, non potranno essere inferiori, a parita' di condizioni di pensionamento, a quelle risultanti dall'applicazione del precedente art. 30, lettere d) ed e), osservate le decorrenze di cui alle lettere stesse. Le pensioni medesime in corso di godimento alla data del 4 febbraio 1955, non potranno essere inferiori, a parita' di condizioni di pensionamento, a quelle risultanti dall'applicazione dell'art. 30, lettera f), osservate del pari le decorrenze di cui alla lettera stessa.

Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art31 · fonte del testo