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Per i dipendenti in servizio effettivo presso le aziende private dei gas al 1 maggio 1946, i periodi di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas anteriori al 1 maggio 1946 sono considerati utili per il conseguimento del diritto alle prestazioni previste dalla presente legge; pero' la quota di pensione relativa a tali periodi, liquidata a norma dei precedenti articoli 13, 14, 16 e 17, sara' ridotta del 10 per cento.

Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art33 · fonte del testo