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Per gli impiegati della Societa' italiana per il gas - Esercizio Romana Gas - assunti anteriormente al 1 gennaio 1924, in luogo della indennita' prevista dagli articoli 19 e 21 della presente legge, sara' corrisposta una indennita' pari ai tre quinti della retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro per ogni anno intero di servizio prestato.
Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967
