Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 novembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967. 139 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Sempre a decorrere dal 1 maggio 1946, in caso di licenziamento per raggiunti limiti di eta' (60° anno compiuto) o per altri motivi, salvo quanto previsto dall'art. 24, il dipendente ha diritto ad una indennita' per ogni anno di servizio prestato fino al 31 dicembre 1926, per gli operai, e fino al 31 dicembre 1927, per gli impiegati, nella seguente misura: giorni 30 di retribuzione globale se con anzianita' fino al 15° anno compiuto; giorni 40 di retribuzione globale se con anzianita' oltre il 15° anno compiuto. L'indennita' di cui sopra e' corrisposta direttamente dall'azienda ed e' commisurata alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. E' in facolta' del lavoratore di convertire l'importo della indennita' sopra specificata in una rendita vitalizia, secondo le tabelle in vigore presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 DICEMBRE 1971, N. 1084

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art21 · fonte del testo