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Per il periodo dal 1 maggio 1946 alla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sono autorizzate a detrarre dall'importo dei contributi da esse dovuti le somme per pensioni, integrazioni di pensioni e indennita' corrisposte agli aventi diritto per conto del Fondo o del cessato Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas. Il versamento della differenza a saldo risultante dal conguaglio fra i contributi dovuti al Fondo dal 1 maggio 1946 e le prestazioni corrisposte ai sensi del comma precedente, deve essere effettuato dalle aziende entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la maggiorazione, sulle somme dovute, degli interessi del 5 per cento, a partire dal trentunesimo giorno successivo alla predetta data.
Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967
