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Ogni cinque anni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico del Fondo. I risultati relativi sono sottoposti al Comitato amministrativo di cui al precedente art. 5 e comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il primo bilancio tecnico e' compilato entro due anni. Entro l'anno successivo, in base alle risultanze del predetto bilancio tecnico, sentito il parere del Comitato di cui all'art. 5 della presente legge, saranno stabilite, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, le nuove aliquote di contributo da versare al Fondo, secondo un sistema di finanziamento che garantisca la copertina delle pensioni in corso di pagamento e di quelle che annualmente si creano.

Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art8 · fonte del testo