Art. 11 — Programmi di sviluppo della ricerca epidemiologica
Il Ministro della sanita', su proposta dell'Istituto superiore di sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio superiore di sanita', emana con proprio decreto le linee direttive per il programma di sviluppo della ricerca epidemiologica per il triennio 1986-88. Per la elaborazione della proposta di programma e per la realizzazione degli obiettivi, ai sensi dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'Istituto superiore di sanita' si avvale della collaborazione degli osservatori epidemiologici regionali e di altre istituzioni pubbliche e private che abbiano svolto ricerca ed attivita' epidemiologica d'interesse nazionale, anche mediante convenzioni pluriennali che possono prevedere la mobilita', anche per comando, del personale impegnato nei programmi.
Testo vigente dal 5 novembre 1985
