Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, e' considerato zona faunistica a se' stante. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attivita' venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali. Al fine di ripristinare l'integrita' del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina e' consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

Testo vigente dal 25 febbraio 1992

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 124/2016

    Ha colpito questo articolo
    1 giugno 2016

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi 2 e 3, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), nel testo modificato dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana 20 marzo 2015, n. 32, recante «Modifiche alla legge region…

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  • Ordinanza n. 36/2008

    Altra decisione
    21 febbraio 2008

    ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2008. F.to: Franco BILE, Presidente Maria Rita SAULLE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2008. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAO…

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157~art11 · fonte su Normattiva