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I prezzi e le condizioni di trasporto, nonche' ogni loro successiva variazione, entrano in vigore alla mezzanotte del giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo listino e possono essere stabiliti sia per singole relazioni di traffico, sia per tonnellata-chilometro; la scelta di uno dei due criteri esclude l'altro.
Testo in vigore dal 18 novembre 1964 al 22 dicembre 2008
