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Nell'applicazione dei prezzi pubblicati, le imprese di trasporto possono maggiorare o diminuire in misura non superiore al 5 per cento i prezzi stessi, se questi sono riferiti ad una relazione di traffico, ovvero possono accordare riduzioni entro il limite del 10 per cento sui prezzi indicati per tonnellata-chilometro.
Testo in vigore dal 18 novembre 1964 al 22 dicembre 2008
