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Gli uffici dell'E.A.M. sono tenuti a comunicare su richiesta, ad ogni utente interessato, i prezzi e le condizioni di trasporto che risultano dai listini pubblicati ai termini del precedente articolo 1. Le imprese che effettuano i trasporti indicati nel primo comma del precedente articolo 1, debbono fornire, nel termine che di volta in volta verra' ad esse prescritto, le informazioni e notizie che il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, riterra' di chiedere in merito ai trasporti medesimi.

Testo in vigore dal 18 novembre 1964 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1964-11-03;1170~art4 · fonte del testo