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I vettori che omettono di pubblicare i prezzi e le condizioni di trasporto nei modi indicati al precedente articolo 1 o che praticano un prezzo diverso da quello pubblicato, sono puniti con l'ammenda da lire 75.000 a lire 200.000.
Testo in vigore dal 18 novembre 1964 al 22 dicembre 2008
