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La prevenzione e l'accertamento delle contravvenzioni alla presente legge spettano agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonche' ai funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, muniti di apposito documento di riconoscimento. Una copia del verbale di accertamento dovra' essere in ogni caso trasmessa al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Al fine di controllare l'esecuzione degli obblighi imposti alle imprese dalla presente legge, i predetti funzionari, ufficiali ed agenti hanno la facolta' di verificare libri e documenti, estrarne copia, accedere nei locali e sui veicoli dell'impresa, esigere chiarimenti e notizie. Nel caso in cui il vettore si opponga ai controlli di cui al presente articolo, il Pretore puo' disporre il libero accesso agli impianti e sui veicoli dell'impresa con l'assistenza della forza pubblica. Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui al precedente capoverso e' punito con l'ammenda da lire 75.000 a lire 200.000.

Testo in vigore dal 18 novembre 1964 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1964-11-03;1170~art6 · fonte del testo