Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

Art. 24 — Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti

Con l'entrata in vigore della presente legge le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Testo vigente dal 15 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-06-28;130~art24 · fonte su Normattiva