[1]Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e norme contrastanti

[2]1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei confronti della Diocesi, delle comunita' locali da essa rappresentate, degli enti, istituzioni, organismi che ne fanno parte e delle persone che in essa hanno parte. 2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione, dell'intesa stessa.

Testo vigente dal 17 luglio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-07-08;126~allegato-art24 · fonte su Normattiva