Ove una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'IBISG con lo Stato sono promosse previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Testo vigente dal 15 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-06-28;130~art25 · fonte su Normattiva