Liberta' di insegnamento La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'IBISG il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parita', e' assicurata piena liberta', nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Testo vigente dal 15 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-06-28;130~art7 · fonte su Normattiva