Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

Art. 2 (Intesa tra la Repubblica Italiana e l'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

[1]Liberta' religiosa

[2]1. La Repubblica riconosce all'IBISG la piena liberta' di svolgere la sua missione religiosa, spirituale, educativa, culturale e umanitaria. 2. E' garantita all'IBISG, agli organismi da esso rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena liberta' religiosa, di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Testo vigente dal 15 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-06-28;130~intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-l-istituto-buddista-ital-art2 · fonte su Normattiva