Art. 13 (Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)
Ai ministri di culto liberamente nominati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste e' assicurato il libero esercizio del ministero. E' altresi' assicurato ai missionari avventisti, alle dipendenze di comunita' o enti dell'Unione, il libero svolgimento delle attivita' dirette a fini di religione o di culto di cui all'articolo 21.
Testo vigente dal 2 dicembre 1988
