Art. 6 (Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)
L'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alle Chiese cristiane avventiste o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo, e' assicurata dai ministri di culto dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso e' altresi' consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti dell'Unione. Le direzioni di tali istituti sono tenute a camunicare ai ministri di culto o di direzioni responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
Testo vigente dal 2 dicembre 1988
