Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

Art. 2 (Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)

La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia delle Chiese cristiane avventiste liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri Statuti. Esse comunicano e corrispondono liberamente con le altre organizzazioni facenti parte della conferenza generale degli avventisti del 7° giorno. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

Testo vigente dal 2 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;516~allegato-intesa-fra-repubblica-italiana-e-unione-italiana-de-art2 · fonte su Normattiva