Art. 38 (Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)
L'esenzione da ogni tributo ed onere di cui all'articolo 19 si applica al trasferimento di beni effettuato dalla societa' Nuova Aurora e dalla Societe' philanthropique all'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno mediante donazione autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, fatte salve le somme gia' percette dall'amministrazione finanziaria.
Testo vigente dal 2 dicembre 1988
