L'esenzione da ogni tributo ed onere di cui all'articolo 20 si applica al trasferimento di beni effettuato dalla societa' Nuova Aurora e dalla Societe' philanthropique all'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno mediante donazione autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, fatte salve le somme gia' percette dall'amministazione finanziaria.

Testo vigente dal 2 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;516~art38 · fonte su Normattiva