Art. 5 (Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia) — Assistenza spirituale ai ricoverati
1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali (istituti ospedalieri, case di cura o di riposo) l'assistenza spirituale dei ricoverati della Chiesa Apostolica in Italia o di altri ricoverati che ne facciano esplicita richiesta, e' assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 2. 2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario. 3. Le direzioni di tali istituti e case, sono tenute a comunicare ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
Testo vigente dal 7 agosto 2012
