Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia

Art. 5 (Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia) — Assistenza spirituale ai ricoverati

1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali (istituti ospedalieri, case di cura o di riposo) l'assistenza spirituale dei ricoverati della Chiesa Apostolica in Italia o di altri ricoverati che ne facciano esplicita richiesta, e' assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 2. 2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario. 3. Le direzioni di tali istituti e case, sono tenute a comunicare ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-07-30;128~allegato-intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-la-chiesa-apost-art5 · fonte su Normattiva