Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
Art. 8 (Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)
Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono a carico dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
Testo vigente dal 2 dicembre 1988
