Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono a carico dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
Testo vigente dal 2 dicembre 1988
Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono a carico dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
Testo vigente dal 2 dicembre 1988
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Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1988-11-22;516~art10 · fonte su Normattiva