Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvissasse l'opportunita' di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. La disposizione di cui all'articolo 14 potra' essere sottoposta a nuovo esame, su richiesta dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, anche prima della scadenza del termine di cui al comma 1. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti delle chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste con lo Stato verranno promosse previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Testo vigente dal 2 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;516~art37 · fonte su Normattiva