Art. 14 (Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione) — Regime tributario degli enti ecclesiastici
1. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, aventi fine di culto, come pure le loro attivita' dirette a tale scopo, sono equiparati a quelli aventi fini di istruzione e di assistenza. 2. Le attivita' diverse da quelle di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime.
Testo vigente dal 22 aprile 1995
