Art. 15 (Allegato Intesa tra Repubblica italiana e Sacra Arcidioecesi ortodossa) — Regime tributario degli enti appartenenti all'Arcidiocesi
1. Agli effetti tributari gli enti appartenenti all'Arcidiocesi, civilmente riconosciuti, aventi fini di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o d'istruzione. 2. Gli enti dell'Arcidiocesi, civilmente riconosciuti, possono svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto. 3. Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalita' degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime.
Testo vigente dal 7 agosto 2012
