Art. 15 (Allegato)
[1]Regime tributario degli enti della Diocesi
[2]1. Agli effetti tributari gli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, aventi fini di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o d'istruzione. 2. Gli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, possono svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto. 3. Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte dagli enti di cui ai commi 1 e 2, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalita' degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime.
Testo vigente dal 17 luglio 2026
